NUOVA NORMATIVA CREDITI SCOLASTICI E LODE
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5. La Commissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro
che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta
integrazione del punteggio, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile
senza fruire della integrazione di cui all’articolo 11, comma 4, del
D.P.R. n. 323/1998;
b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima,
penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la
valutazione del comportamento.
c) abbiano conseguito il credito scolastico annuale massimo relativo al
terzultimo, al penultimo e all’ultimo anno con voto unanime del consiglio di
classe.
d) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame con
voto unanime della commissione d’esame.
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7. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al successivo comma 8. La menzione della lode va trascritta sul modello di diploma e sulla relativa certificazione integrativa. Le eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”.