NORMATIVA
CREDITI SCOLASTICI

Decreto
Ministeriale n. 42 del 22 maggio 2007
APPLICATO PER LA PRIMA VOLTA NELL'ESAME DI STATO 2009,
VIENE INTEGRATO
CON LE NORME DEL
DM
99/2009
NUOVE TABELLE
Roma, 22 maggio 2007
Modalità di attribuzione del credito
scolastico e di recupero dei
debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
IL MINISTRO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il Testo Unico, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.
297,
art. 193-bis, comma 3, riguardante interventi di sostegno e di recupero
conseguenti all'abolizione degli esami di riparazione e di seconda
sessione;
Visto il D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo
1997, n. 59";
Visto il Decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 233 del 17/7/2006;
Vista la Legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la
riforma
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria
superiore;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia
di
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le
università", che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della
legge 10 dicembre
1997, n. 425,
in
particolare l'art. 1, comma 1;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n.
323,
per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla legge
11-1-2007, n. 1;
Considerata la necessità di definire, ai sensi dell'art. 1,
comma 1, e
dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le
modalità di
recupero dei debiti formativi;
Ravvisata la necessità di stabilire la nuova ripartizione
del punteggio da
attribuire al credito scolastico, ai sensi dell'art. 1, capoverso art.
3, comma
6, e dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, e, di
conseguenza, di modificare le tabelle A, B, C allegate al D.P.R. n. 323
del 23
luglio 1988 e previste dall'art. 11 del medesimo DPR n. 323;
Decreta
Art. 1
Attribuzione del credito scolastico
- Ai candidati agli esami di
Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006/2007 e
2007/2008, relativamente all'attribuzione del punteggio per il credito
scolastico, continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore della medesima legge.
- I nuovi punteggi
di credito scolastico indicati nelle tabelle allegate al presente
decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applicano a
decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei confronti degli studenti
frequentanti il terzultimo anno. Nell'anno scolastico 2007/2008
l'applicazione si estenderà agli alunni delle penultime
classi e nell'anno scolastico 2008/2009 riguarderà anche
quelli delle ultime classi.
- A decorrere
dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini dell'ammissione all'esame di
Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che
conseguono la media del "sei".
- Per tutti i
candidati esterni, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la
Commissione di esame, fermo restando il punteggio massimo di 25 punti,
può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito
formativo. Per esigenze di omogeneità di punteggio
conseguibile dai candidati esterni ed interni, tale integrazione
può essere di 1 punto.
Art. 2
Recupero dei debiti formativi
- Il nuovo regime
normativo dei debiti formativi di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio
2007, n. 1, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei
riguardi degli studenti frequentanti la terzultima classe, secondo le
modalità definite nel successivo art. 3.
- Ai candidati agli
esami di Stato a conclusione, rispettivamente, degli anni scolastici
2006/2007 e 2007/2008, relativamente ai debiti formativi, continuano ad
applicarsi, ai sensi dell'art. 3 , comma 1, della legge 11 gennaio
2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
della medesima legge.
Art. 3
Modalità di recupero dei debiti formativi
- Nel caso di
promozione deliberata ai sensi dell'art. 193-bis, comma 3, del Testo
Unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il
dirigente scolastico comunica, per iscritto, alla famiglia le
motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe,
nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno,
indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella
disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la
sufficienza. Contestualmente, il dirigente scolastico fa presente alla
famiglia che, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, gli alunni
debbono comunque saldare i debiti formativi contratti nei precedenti
anni scolastici.
- Di norma, l'alunno
salda il debito formativo nel corso dell'anno scolastico immediatamente
successivo a quello in cui il debito medesimo è stato
contratto. Tenuto conto della natura delle carenze residue o di
particolari situazioni che abbiano comunque impedito il completamento
del recupero intrapreso, il Consiglio di classe, nello scrutinio finale
del penultimo anno, può decidere di concedere all'alunno la
possibilità di estinguere il debito, o la parte residua di
debito, nel corso dell'ultimo anno. Il Consiglio di classe deve
motivare la decisione assunta di promuovere alla classe terminale
l'alunno che non abbia saldato il debito formativo contratto nella
terzultima classe, specialmente nel caso in cui l'alunno medesimo sia
promosso con debito formativo relativo anche alla penultima classe.
- Le disposizioni di
cui ai commi precedenti si applicano nei confronti degli alunni della
terzultima classe promossi con debito formativo nello scrutinio finale
dell'anno scolastico 2006/2007 e vengono estese agli studenti promossi
con debito formativo nello scrutinio finale dell'anno scolastico
2007/2008.
- Nello scrutinio
del primo trimestre o del primo quadrimestre dell'anno terminale il
Consiglio di classe esamina la posizione degli alunni con riferimento
al saldo dei debiti formativi, ivi compresi quelli contratti nel 1.
terzultimo anno ed eventualmente non saldati entro il penultimo anno.
Constatata la presenza di debiti formativi non saldati, il Consiglio di
classe predispone, per gli alunni interessati, prove specifiche volte a
verificare il superamento delle lacune pregresse riscontrate. Del
calendario di effettuazione delle prove il dirigente scolastico informa
per iscritto gli alunni e le rispettive famiglie. I risultati delle
prove devono essere comunicati agli interessati e alle loro famiglie
prima del 15 marzo.
- Nei confronti
degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti
formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale
integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno.
- Il Collegio dei
docenti ed i singoli Consigli di classe all'inizio dell'anno scolastico
programmano criteri, tempi e modalità per l'attivazione
degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti
formativi, definendo altresì modalità di
informativa alla famiglia da parte dei Consigli di classe in ordine
all'andamento e agli esiti delle attività di recupero.
- Il recupero dei
debiti formativi, negli istituti tecnici e professionali, per le
discipline aventi dimensione pratica o laboratoriale, può
avvenire anche all'interno di "laboratori didattici" attivati in
collaborazione con le imprese, il mondo del lavoro e gli Enti locali.
- Al fine di
prevenire l'insuccesso scolastico e di ridurre gli interventi di
recupero, il Collegio dei docenti ed i singoli Consigli di classe, in
sede di programmazione educativa e didattica, predispongono
attività di sostegno da svolgersi nel corso dello stesso
anno scolastico nel quale l'alunno evidenzia carenze di preparazione in
una o più discipline.
- I Consigli di
classe, a conclusione degli interventi di recupero, procedono ad
accertare se i debiti rilevati siano stati saldati. Di tale
accertamento è data idonea e tempestiva informazione sia
agli alunni che alle famiglie.
Art. 4
Articolazione degli interventi di recupero dei debiti formativi
- Nella
organizzazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei
debiti formativi può essere adottata anche un'articolazione
diversa da quella per classe, che tenga però conto degli
obiettivi formativi che devono essere raggiunti dai singoli alunni.
- Le istituzioni
scolastiche, nella loro autonomia didattica ed organizzativa, possono
attivare gli interventi di cui al comma 1 anche a partire dal termine
delle lezioni dell'anno scolastico nel quale il debito è
stato rilevato.
- Le istituzioni
scolastiche possono individuare anche modalità diverse ed
innovative di attività di recupero, che prevedano
collaborazioni esterne, al fine di garantire nelle scelte la
centralità dei bisogni formativi dello studente.
Art. 5
Risorse finanziarie
- Il Consiglio di
istituto, su proposta del Collegio dei docenti, con propria delibera,
approva annualmente un piano di fattibilità degli interventi
di recupero, anche sulla base della consistenza delle risorse a tal
fine disponibili nel fondo di istituto, comprese le erogazioni liberali
di cui all'art. 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito
nella legge n. 40 del 6 aprile 2007 ed altre eventuali risorse
provenienti dalle collaborazioni di cui al comma 3 del precedente
articolo.
- I criteri per la
utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare nelle
attività di recupero sono definiti in sede di contrattazione
di istituto.
IL
MINISTRO
Fioroni
TABELLA A
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R.
23 luglio
1998, n. 323)
CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni
Media
dei voti
|
Credito
scolastico (Punti)
|
|
I
anno
|
II
anno
|
III
anno
|
M
= 6
|
3-4
|
3-4
|
4-5
|
6
< M ≤ 7
|
4-5
|
4-5
|
5-6
|
7
< M ≤ 8
|
5-6
|
5-6
|
6-7
|
8
< M ≤ 10
|
6-8
|
6-8
|
7-9
|
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio
finale
di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire
nell'ambito
delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va
espresso in
numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei
voti, anche
l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e
l'impegno nella
partecipazione al dialogo educativo e alle attività
complementari ed
integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che è
stato promosso
alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un
debito formativo,
va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di
oscillazione
della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo
riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di
scrutinio finale
dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei
limiti
previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Nei
confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i
debiti
formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale
integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno.
Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel
terzultimo
e nel penultimo anno di corso non sono ammessi a sostenere l'esame di
Stato.
Per la terza classe degli istituti professionali M è
rappresentato dal voto
conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al
voto di
esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).
TABELLA B
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 7 del D.P.R.
23 luglio
1998, n. 323)
CREDITO SCOLASTICO
Candidati esterni
Esami di idoneità
Media
dei voti inseguiti in esami di idoneità
|
Credito
scolastico (Punti)
|
M
= 6
|
3
|
6
< M ≤ 7
|
4-5
|
7
< M ≤ 8
|
5-6
|
8
< M ≤ 10
|
6-8
|
NOTA
- M rappresenta la media dei voti
conseguiti agli esami di idoneità. Il punteggio, da
attribuire nell'ambito
delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va
moltiplicato
per 2
in
caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un
unica sessione. Esso
va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il
punteggio è
attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.
TABELLA C
(sostituisce la tabella prevista dall'art. 11, comma 8 del D.P.R. 23
luglio
1998, n. 323)
CREDITO SCOLASTICO
Candidati esterni
Prove preliminari
Media
dei voti delle prove preliminari
|
Credito
scolastico (Punti)
|
M
= 6
|
3
|
6
< M ≤ 7
|
4-5
|
7
< M ≤ 8
|
5-6
|
8
< M ≤ 10
|
6-8
|
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove
preliminari. Il
punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione
indicate nella
presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in
caso di prove preliminari
relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in
numero
intero.
NUOVE TABELLE
