CREDITI FORMATIVI

D.M. 24.02.2000, n. 49: Decreto ministeriale concernente l’individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi (G.U. 24.03.2000, n. 70).

 

 

Art. 1 - Oggetto

1. Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, di cui all’art. 12 del Regolamento citato in premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.

2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all’acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.

Art. 2 - Valutazione

1. I criteri di valutazione delle esperienze citate all’art. 1 devono essere conformi a quanto previsto all’art. 12 del D.P.R. 23.7.98, n. 323 e tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze, anche con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati.

2. I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi e dei corsi interessati.

3. Per i candidati esterni la valutazione dei crediti formativi è effettuata dalle commissioni esaminatrici, sulla base di quanto indicato al comma 1 e dei criteri adottati preventivamente dal collegio dei docenti per i candidati interni, nonché in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi al quale si riferisce l’esame.

Art. 3 – Aspetti procedurali

1. La documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza e contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa.

2. A norma dell’art. 12 comma 3 del Regolamento, le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono legalizzate dall’autorità diplomatica o consolare, fatti salvi i casi di esonero da tale atto previsti dalle convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia.

3. Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della legalizzazione di cui al secondo comma, devono essere rilasciata, o previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento. Tali certificazioni, in ogni caso, devono recare l’indicazione del livello di competenza linguistica previsto dall’ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione.

4. Le certificazioni in Italia da Enti riconosciuti nel Paese di riferimento non abbisognano di legalizzazione.

5. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all’istituto sede di esame entro il 15.5.2000 per consentirne l’esame e la valutazione da parte degli organi competenti.

Art. 4 – Attività di supporto

1. I Consigli di classe e le Commissioni di esame possono avvalersi del supporto fornito dall’Amministrazione scolastica e dall’Osservatorio di cui all’art. 14 del Regolamento emanato con il D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323.