DALL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 205/2019
VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI
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6. I presidenti di commissione, qualora lo
ritengano opportuno, possono trasmettere al competente Ufficio scolastico
regionale un'apposita relazione contenente osservazioni sullo svolgimento
delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché proposte
migliorative dell'esame di Stato.
7. Il coordinatore regionale dei Dirigenti tecnici, anche avvalendosi degli
elementi forniti di Dirigenti tecnici che hanno svolto l'attività di
vigilanza, predispone una relazione conclusiva sull'andamento generale
dell'esame di Stato. Tale relazione è trasmessa contestualmente al
competente Ufficio scolastico regionale, alla Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
e al Coordinatore della struttura tecnica esami di Stato.
8. I presidenti delle commissioni giudicatrici sono competenti al rilascio
dei diplomi; nel caso in cui gli stessi non siano disponibili per la firma
prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi
delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame a provvedere
alla compilazione, alla firma ed alla consegna dei diplomi stessi.
AL TERMINE DEGLI ESAMI DI STATO
La documentazione da produrre è analiticamente descritta nei seguenti verbali:
- Verbale della riunione della Commissione
destinata agli adempimenti conclusivi delle operazioni d’esame
-
Verbale di restituzione dei locali, di documenti, registri e stampati e di
consegna del plico al dirigente scolastico dell’Istituto
Dai verbali:
Viene compilato il registro dell’ esame in due copie, delle quali una destinata agli atti dell’Istituto sede d’esame e l’altra da rendere disponibile all’Ufficio scolastico regionale competente per territorio. Il registro contiene la trascrizione delle generalità dei candidati, della loro provenienza scolastica e dei risultati dell’ esame.
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Vengono compilati sia il prospetto riportante i risultati dell’esame da affiggere all’albo dell’Istituto sia i diplomi.
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I Presidenti di commissione, qualora lo ritengano opportuno, potranno trasmettere al competente USR un’apposita relazione contenente osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché apposite proposte migliorative dell’esame di Stato. (vedi art. 24, comma 6 O.M. 205/19).
Il Presidente di ogni commissione, al termine delle operazioni d’esame, consegna al delegato del dirigente scolastico dell’Istituto, quanto segue:
un plico sigillato, sul quale sono apposte le firme dei componenti la commissione, contenente:
· gli elaborati d’esame dei candidati;
· le schede personali riportanti la verbalizzazione delle prove e dei risultati finali dei singoli candidati;
· il registro degli esami, contenente i verbali di tutte le sedute e delle operazioni compiute dalla commissione;
·
la documentazione varia riguardante gli esami ed i testi “originali” delle
prove d’esame,
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Non è più necessario trasmettere all’USR il fascicolo
cartaceo del registro degli esami, in quanto lo stesso sarà disponibile agli
UU.SS.RR. attraverso apposite funzioni SIDI.
I presidenti di commissione affidano al dirigente dell’istituto scolastico,
al di fuori dal plico sigillato contenente gli atti di esame, anche:· due copie del registro dei risultati degli esami, di cui una copia in formato digitale per il competente Ufficio territoriale provinciale;
· un prospetto dei risultati degli esami;
· i documenti dei candidati interni;
· i documenti dei candidati esterni;
· la scheda di rilevazione per la Camera di Commercio di Forlì
MATERIALE DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO SCOLASTICO
TERRITORIALE PER OGNI COMMISSIONE
(a cura della segreteria dell'istituto)
- Una copia in formato digitale del registro dei risultati degli esami
- Scheda di rilevazione per la Camera di Commercio di Forlì
ART. 26
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
1. L'esito dell'esame, con
l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della
lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato, contemporaneamente
per tutti i candidati di ciascuna classe, all'albo dell'istituto sede della
commissione, con la sola indicazione della dizione "Non diplomato"
nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.
2. Il punteggio finale
deve essere riportato, a cura della commissione, sulla scheda di ciascun
candidato e sui registri d'esame.